Regolamento

Art. 22

Abrogato

In nessun caso un bastimento è scusabile del non aver prese le necessarie precauzioni.

In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-01;1143#art-r-22

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In nessun caso un bastimento è scusabile del non aver prese le necessarie precauzioni. (Art. 22 che approva il regolamento che stabilisce le norme per evitare gli abbordi in mare.) — Testo vigente | Portale Normativo