Regolamento
Art. 22
Abrogato22 / 23In nessun caso un bastimento è scusabile del non aver prese le necessarie precauzioni.
In vigore dal 10 feb 2011
Regolamento- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1863-02-01;1143#art-r-22