Art. 2

In vigore dal 14 nov 1861
Il predetto nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio è autorizzato alla compilazione del relativo Quaderno d'oneri. Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Torino, addì 20 ottobre 1861. VITTORIO EMANUELE. F. Cordova.
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Art. 2 Relativo alla fabbricazione delle monete d'oro e d'argento in tutte le Zecche dello Stato — Testo vigente | Portale Normativo