Art. 2
In vigore dal 14 nov 1861
Il predetto nostro Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio è autorizzato alla compilazione del relativo Quaderno d'oneri.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Torino, addì 20 ottobre 1861.
VITTORIO EMANUELE.
F. Cordova.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1861-10-20;288#art-2