Art. 1

In vigore dal 14 nov 1861
VITTORIO EMANUELE II Per grazia di Dio e per Volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. 23 della Legge 13 novembre 1859, num. 3747; Visto il R. Decreto 2 maggio 1861, num. 16; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio, Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue: . La fabbricazione delle monete d'oro e d'argento sarà eseguita in tutte le zecche dello Stato col sistema d'appalto a seguito di pubblico concorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1861-10-20;288#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo