Art. 1
In vigore dal 14 nov 1861
VITTORIO EMANUELE II
Per grazia di Dio e per Volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 23 della Legge 13 novembre 1859, num. 3747;
Visto il R. Decreto 2 maggio 1861, num. 16;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:
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La fabbricazione delle monete d'oro e d'argento sarà eseguita in tutte le zecche dello Stato col sistema d'appalto a seguito di pubblico concorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1861-10-20;288#art-1