Art. 5
Modifiche all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, in materia di procedura per l'esame dei capitoli di bilancio e per la loro votazione per gruppi linguistici
In vigore dal 15 dic 2017
1. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, le parole: «la maggioranza dei voti di ciascun gruppo linguistico» sono sostituite dalle seguenti: «la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco»;
b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformità alla designazione di ciascun gruppo»;
c) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimità dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente»;
d) al quinto comma, le parole: «Se nella commissione non si raggiunge la maggioranza su una proposta conclusiva,» sono sostituite dalle seguenti: «Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimità su una proposta conclusiva,»;
e) al settimo comma, le parole: «di cui al quarto e quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi quinto e sesto»;
f) al nono comma, le parole: «ai commi terzo, quarto e quinto» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi terzo, quarto, quinto e sesto».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:2017-12-04;1#art-5