Art. 10

Disposizioni finanziarie

In vigore dal 15 dic 2017
1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci. 2. Gli oneri connessi alla partecipazione alle riunioni della commissione paritetica, di cui all'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall' della presente legge costituzionale, sono posti a carico dei rispettivi soggetti rappresentati, i quali vi provvedono nell'ambito dei rispettivi bilanci.
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Disposizioni finanziarie (Art. 10 Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina.) — Testo vigente | Portale Normativo