Art. 2

Modifiche all'articolo 57 della Costituzione

In vigore dal 8 feb 2001
1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero". 2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero". 3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni,", sono inserite le seguenti: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,".
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-01-23;1#art-2

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