Art. 2
Modifiche all'articolo 57 della Costituzione
In vigore dal 8 feb 2001
1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero".
2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: "La ripartizione dei seggi tra le Regioni,", sono inserite le seguenti: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-01-23;1#art-2