Art. 1

Modifiche all'articolo 56 della Costituzione

In vigore dal 8 feb 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato; Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge costituzionale: . Modifiche all'articolo 56 della Costituzione 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero". 2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole da: "si effettua dividendo" fino a: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto".
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-01-23;1#art-1

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