Art. 1
Modifiche all'articolo 56 della Costituzione
In vigore dal 8 feb 2001
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge costituzionale:
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Modifiche all'articolo 56 della Costituzione
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole da: "si effettua dividendo" fino a: "seicentotrenta" sono sostituite dalle seguenti: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-01-23;1#art-1