Art. 4

In vigore dal 18 gen 1989
1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1989-01-16;1#art-4

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Art. 4 Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. — Testo vigente | Portale Normativo