Art. 1
In vigore dal 18 gen 1989
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, con la
maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;
Nessuna richiesta di referendum costituzionale è stata presentata;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge costituzionale:
.
1. L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri,
anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale".
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1989-01-16;1#art-1