Art. 3

In vigore dal 10 dic 1967
COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2 I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, nè sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacità fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni. Finché durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunità accordata nel secondo comma dell'art. 68 della Costituzione a membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista è data dalla Corte costituzionale.

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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-09;1#art-3

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