Art. 1
In vigore dal 21 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
promulga la seguente legge costituzionale approvata dall'Assemblea
Costituente il 31 gennaio 1948:
.
La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-09;1#art-1