Art. 1

In vigore dal 21 feb 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge costituzionale approvata dall'Assemblea Costituente il 31 gennaio 1948: . La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge della Repubblica, rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla Corte costituzionale per la sua decisione.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1948-02-09;1#art-1

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