Art. 3
In vigore dal 7 nov 1947
La presente legge costituzionale sarà promulgata dal Capo dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 novembre 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - EINAUDI - SFORZA - SCELBA - GRASSI - PELLA - DEL VECCHIO - CINGOLANI - GONELLA - TUPINI - SEGNI - CORBELLINI - MERLIN - TOGNI - FANFANI - MERZAGORA - CAPPA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge.costituzionale:1947-11-03;3#art-3