Art. 2

In vigore dal 7 nov 1947
Fino a quando non entrerà in funzione il Senato della Repubblica, i servizi amministrativi del soppresso Senato sono affidati ad un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per lo svolgimento del predetto incarico il Commissario esercita le attribuzioni già spettanti al Presidente e al Consiglio di Presidenza del Senato.
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urn:nir:stato:legge.costituzionale:1947-11-03;3#art-2

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Art. 2 Soppressione del Senato e determinazione della posizione giuridica — Testo vigente | Portale Normativo