Art. 9

In vigore dal 8 mar 2005
(( (Intervento nel procedimento) )) 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
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urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241#art-9

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