Art. 10

In vigore dal 8 mar 2005
(( (Diritti dei partecipanti al procedimento) )) 1. I soggetti di cui all' e quelli intervenuti ai sensi dell' hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
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urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241#art-10

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