Titolo III
Art. 21
Clausola di invarianza finanziaria
In vigore dal 29 mag 2026
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione del comma 3 dell', non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 21 aprile 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Storico versioni
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