Titolo III

Art. 21

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 29 mag 2026
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, ad esclusione del comma 3 dell', non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 aprile 2026 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Nordio, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Nordio
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urn:nir:stato:legge:2026-04-21;75#art-21

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