Accordo›Titolo VIII
Art. 48
Assistenza e interessi finanziari
In vigore dal 7 mag 2026
Assistenza e interessi finanziari
1. Qualsiasi tipo di assistenza finanziaria dell'UE nell'ambito del presente accordo viene attuato dalle Parti secondo i principi di una sana gestione finanziaria; le Parti collaborano inoltre per tutelare i propri interessi finanziari.
2. Le Parti adottano misure adeguate per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, in conformità delle loro disposizioni legislative, normative e regolamentari. Tali misure prevedono lo scambio di informazioni e l'assistenza amministrativa reciproca.
L'Ufficio europeo per la lotta antifrode e le autorità competenti della Malaysia possono convenire un'ulteriore cooperazione nel settore della lotta antifrode.
Storico versioni
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