Art. 48 · Assistenza e interessi finanziari
AccordoTitolo VIII

Art. 48

48 / 60

Assistenza e interessi finanziari

In vigore dal 7 mag 2026
Assistenza e interessi finanziari 1. Qualsiasi tipo di assistenza finanziaria dell'UE nell'ambito del presente accordo viene attuato dalle Parti secondo i principi di una sana gestione finanziaria; le Parti collaborano inoltre per tutelare i propri interessi finanziari. 2. Le Parti adottano misure adeguate per prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, in conformità delle loro disposizioni legislative, normative e regolamentari. Tali misure prevedono lo scambio di informazioni e l'assistenza amministrativa reciproca. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode e le autorità competenti della Malaysia possono convenire un'ulteriore cooperazione nel settore della lotta antifrode.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65#art-a-48