Accordo›Titolo VII
Art. 46
Gestione delle catastrofi
In vigore dal 7 mag 2026
Gestione delle catastrofi
1. Le Parti riconoscono la necessità di ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi naturali e causate dall'uomo. Le Parti ribadiscono l'impegno comune a promuovere misure di prevenzione, attenuazione, preparazione, reazione e recupero al fine di aumentare la resilienza delle rispettive società e infrastrutture e di cooperare, come opportuno, a livello bilaterale e multilaterale per avanzare nel conseguimento di tali obiettivi.
2. La cooperazione può assumere, tra l'altro, le seguenti forme:
a) la condivisione delle migliori pratiche nella gestione delle catastrofi;
b) rafforzamento delle capacità;
c) scambio di informazioni;
d) sensibilizzazione dei cittadini ed educazione generale.
3. La cooperazione a norma del paragrafo 2 può includere lo scambio di informazioni in materia di soccorso in caso di calamità e di assistenza di emergenza, tenendo conto dei lavori del centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'UE e del centro di coordinamento dell'ASEAN per l'assistenza umanitaria sulla gestione delle catastrofi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2026-04-10;65#art-a-46