Art. 46 · Gestione delle catastrofi
AccordoTitolo VII

Art. 46

46 / 60

Gestione delle catastrofi

In vigore dal 7 mag 2026
Gestione delle catastrofi 1. Le Parti riconoscono la necessità di ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi naturali e causate dall'uomo. Le Parti ribadiscono l'impegno comune a promuovere misure di prevenzione, attenuazione, preparazione, reazione e recupero al fine di aumentare la resilienza delle rispettive società e infrastrutture e di cooperare, come opportuno, a livello bilaterale e multilaterale per avanzare nel conseguimento di tali obiettivi. 2. La cooperazione può assumere, tra l'altro, le seguenti forme: a) la condivisione delle migliori pratiche nella gestione delle catastrofi; b) rafforzamento delle capacità; c) scambio di informazioni; d) sensibilizzazione dei cittadini ed educazione generale. 3. La cooperazione a norma del paragrafo 2 può includere lo scambio di informazioni in materia di soccorso in caso di calamità e di assistenza di emergenza, tenendo conto dei lavori del centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'UE e del centro di coordinamento dell'ASEAN per l'assistenza umanitaria sulla gestione delle catastrofi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65#art-a-46