AccordoTitolo VII

Art. 40

Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale

In vigore dal 7 mag 2026
Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale Le Parti incoraggiano il dialogo e promuovono la cooperazione in materia di agricoltura, allevamento, pesca, compresa l'acquacoltura, e sviluppo rurale. Le Parti si scambiano informazioni riguardanti: a) la politica agricola, le prospettive dell'agricoltura a livello internazionale e le indicazioni geografiche in generale; b) le possibilità di agevolare il commercio di piante, animali, animali acquatici e relativi prodotti; c) le politiche relative al benessere degli animali; d) la politica di sviluppo nelle zone rurali, compresi i programmi di rafforzamento delle capacità e le migliori pratiche in relazione alle cooperative rurali e la promozione dei prodotti delle zone rurali; e) la politica di qualità per quanto riguarda piante, animali e prodotti acquatici; f) lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, l'agroindustria e il trasferimento delle biotecnologie; g) la protezione delle varietà vegetali, la tecnologia delle sementi, il miglioramento della produttività colturale e le tecnologie colturali alternative, compresa la biotecnologia agricola; h) lo sviluppo di banche dati su agricoltura e allevamento; i) la formazione nei settori agricolo, veterinario e alieutico, compresa l'acquacoltura; j) il sostegno a una politica di lungo termine sostenibile e responsabile in materia di pesca e ambiente marino, che contempli la conservazione e la gestione delle risorse marine costiere e di alto mare; k) la promozione della lotta contro le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate e il commercio a esse associato.
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