Accordo›Titolo VII
Art. 40
40 / 60Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale
In vigore dal 7 mag 2026
Agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale
Le Parti incoraggiano il dialogo e promuovono la cooperazione in materia di agricoltura, allevamento, pesca, compresa l'acquacoltura, e sviluppo rurale. Le Parti si scambiano informazioni riguardanti:
a) la politica agricola, le prospettive dell'agricoltura a livello internazionale e le indicazioni geografiche in generale;
b) le possibilità di agevolare il commercio di piante, animali, animali acquatici e relativi prodotti;
c) le politiche relative al benessere degli animali;
d) la politica di sviluppo nelle zone rurali, compresi i programmi di rafforzamento delle capacità e le migliori pratiche in relazione alle cooperative rurali e la promozione dei prodotti delle zone rurali;
e) la politica di qualità per quanto riguarda piante, animali e prodotti acquatici;
f) lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente, l'agroindustria e il trasferimento delle biotecnologie;
g) la protezione delle varietà vegetali, la tecnologia delle sementi, il miglioramento della produttività colturale e le tecnologie colturali alternative, compresa la biotecnologia agricola;
h) lo sviluppo di banche dati su agricoltura e allevamento;
i) la formazione nei settori agricolo, veterinario e alieutico, compresa l'acquacoltura;
j) il sostegno a una politica di lungo termine sostenibile e responsabile in materia di pesca e ambiente marino, che contempli la conservazione e la gestione delle risorse marine costiere e di alto mare;
k) la promozione della lotta contro le attività di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate e il commercio a esse associato.
Storico versioni
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