Traduzione

Art. 23

Entrata in vigore

In vigore dal 6 mag 2026
1. Il presente Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Ai fini del paragrafo 1, lo strumento depositato da un'organizzazione d'integrazione economica regionale non viene computato in aggiunta a quelli depositati dagli Stati membri dell'organizzazione stessa. 3. Per ogni Stato od organizzazione di cui all' che ratifichi, accetti o approvi il presente Protocollo o aderisca allo stesso successivamente al deposito del sedicesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello in cui lo Stato stesso o l'organizzazione stessa ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-04-10;64#art-t-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo