Traduzione
Art. 18
Modifica del Protocollo
In vigore dal 6 mag 2026
1. Qualsiasi Parte può proporre modifiche del presente Protocollo.
2. Le proposte di modifica del presente Protocollo sono valutate nel corso di una delle riunioni delle Parti.
3. Il testo delle proposte di modifica del presente Protocollo deve essere comunicato per iscritto al Segretariato, che lo trasmette a tutte le Parti almeno novanta giorni prima della riunione alla quale sarà presentato per l'adozione.
Ogni modificazione del presente Protocollo è adottata all'unanimità dei rappresentanti delle Parti convenuti alla riunione. Il Segretariato comunica le modifiche adottate al Depositario, che le trasmette a tutte le Parti per l'accettazione. Le modifiche entrano in vigore, per le Parti che le hanno accettate, il novantesimo giorno susseguente la ricezione, presso il Depositario, degli strumenti di accettazione di almeno due terzi di queste Parti.
L'emendamento entra in vigore, per tutte le altre Parti, il novantesimo giorno successivo alla data in cui tale Parte deposita il proprio strumento di accettazione delle modifiche.
Storico versioni
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