Accordo QuadroTitolo IV

Art. 24

Protezione consolare

In vigore dal 1 mag 2026
Protezione consolare Le parti convengono di procedere a scambi regolari per agevolare ulteriormente le prestazioni di protezione consolare e coordinare gli sforzi per quanto riguarda l'assistenza consolare, in particolare in tempi di crisi.
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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61#art-aq-24

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