Accordo Quadro›Titolo IV
Art. 24
24 / 64Protezione consolare
In vigore dal 1 mag 2026
Protezione consolare
Le parti convengono di procedere a scambi regolari per agevolare ulteriormente le prestazioni di protezione consolare e coordinare gli sforzi per quanto riguarda l'assistenza consolare, in particolare in tempi di crisi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2026-04-10;61#art-aq-24