Capo II

Art. 8

Delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129

In vigore dal 9 apr 2026
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero competente ai sensi dell', paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1 e istituire, ove necessario, un adeguato meccanismo di coordinamento con gli altri Ministeri interessati; b) designare l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) quale Autorità di risoluzione nazionale: 1) abilitandolo ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione previsti dalla direttiva (UE) 2025/1; 2) assicurando il tempestivo scambio di informazioni con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero delle imprese e del made in Italy e, ove opportuno, con il Comitato per le politiche macroprudenziali e prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze dia comunicazione della designazione all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA); 3) prevedendo, se necessarie, le opportune misure per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidate all'Autorità di risoluzione a norma della direttiva (UE) 2025/1 e le funzioni di vigilanza svolte dall'IVASS; c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima dell'attuazione di decisioni dell'Autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente: 1) hanno un impatto diretto sul bilancio dello Stato; 2) hanno implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato; 3) avviano alla risoluzione di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS nell'esercizio dei poteri regolamentari; e) assicurare, nel recepimento della direttiva (UE) 2025/1, l'applicazione del principio di proporzionalità sancito dall' del Trattato sull'Unione europea e dall', paragrafo 4, della direttiva (UE) 2025/1; f) prevedere l'estensione del regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, all'esercizio delle funzioni e dei poteri disciplinati dalla direttiva (UE) 2025/1 per l'IVASS, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e di risoluzione, compresi i commissari, l'impresa-ponte, la società veicolo per la gestione delle attività e delle passività e i componenti dei loro organi; g) non avvalersi della facoltà, prevista dall'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, di imporre l'approvazione ex ante, da parte dell'autorità giudiziaria, della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi; h) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto, previsto dall'articolo 66 della direttiva (UE) 2025/1, da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilità d'ufficio; i) prevedere la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo IX della parte prima del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, senza che, in tale caso, assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione; stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel medesimo titolo IX, in coerenza con l'articolo 343, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019; l) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-bis, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorità e delle funzioni di risoluzione di cui alla direttiva (UE) 2025/1 alle autorità e alle funzioni di vigilanza; m) attribuire all'IVASS, ove opportuno, la competenza a definire, tramite disciplina secondaria, quanto disposto dalla direttiva (UE) 2025/1 in materia di piani preventivi di risanamento e di piani di risoluzione, nonché ulteriori strumenti e poteri addizionali nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1; n) con riguardo allo strumento della svalutazione o conversione definito all', numero 46), della direttiva (UE) 2025/1, prevedere l'introduzione di modalità applicative coerenti con la forma societaria cooperativa e con la forma societaria di mutua assicurazione e, in conformità all'articolo 35, paragrafo 6, della medesima direttiva (UE) 2025/1, prevedere che l'IVASS non applichi lo strumento della svalutazione o conversione, in relazione alle passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attività, conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; o) stabilire che, come previsto dall'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/1, l'IVASS possa imporre alle imprese capogruppo di garantire che le loro imprese figlie di paesi terzi che sono soggetti di cui all', paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva (UE) 2025/1 includano nei contratti finanziari di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 clausole contrattuali al fine di escludere che l'esercizio, da parte dell'IVASS, del potere di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi dell'impresa capogruppo costituisca un valido motivo per l'estinzione precoce, la sospensione, la modifica, il netting e l'esercizio dei diritti di compensazione o dell'esecutività dei diritti di garanzia su detti contratti; p) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dalla direttiva (UE) 2025/1, introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 83, paragrafo 1, della stessa direttiva (UE) 2025/1, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per la violazione delle disposizioni della medesima direttiva: 1) stabilendo l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie alle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei cui confronti sono accertate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; 2) definendo l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che: 2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10 per cento del fatturato; 2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro; 2.3) se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione è superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 2.1) e 2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purchè tale ammontare sia determinabile; 3) attribuendo all'IVASS il potere di irrogare le sanzioni e definendo i criteri cui esso deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1, anche in deroga alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689; 4) definendo le modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni e il regime per lo scambio di informazioni con l'EIOPA, in linea con quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1; 5) attribuendo all'IVASS il potere di adottare disposizioni attuative, con riferimento, tra l'altro, alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni; 6) con riferimento alle fattispecie connotate da minore effettiva offensività o pericolosità, prevedendo, ove compatibili con la direttiva (UE) 2025/1, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo all'IVASS la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità; 7) attribuendo all'IVASS il potere di adottare le misure previste dalla direttiva (UE) 2025/1 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare condotte irregolari o di porvi rimedio e astenersi dal ripeterle, e alla sospensione temporanea dall'incarico; q) con riferimento alla disciplina dei meccanismi di finanziamento, prevedere, ove necessario, l'istituzione di uno o più fondi di risoluzione, per cui sono definite le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte degli enti che vi aderiscono, in linea con quanto previsto dall'articolo 81 della direttiva (UE) 2025/1 e dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e per cui sono determinate le modalità di amministrazione e la struttura deputata alla loro gestione, prevedendo l'opportuno coordinamento con i sistemi di garanzia a tutela degli assicurati già esistenti; r) prevedere che a un fondo di garanzia esistente o di nuova costituzione possa essere assegnato il ruolo di un'impresa-ponte ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1; s) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi tutte le modificazioni necessarie al coordinamento con le disposizioni introdotte o modificate in attuazione della presente delega; t) definire l'ambito di applicazione della disciplina nazionale di recepimento in coerenza con quello delineato dall', paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 e prevedere l'opportuno coordinamento con la disciplina nazionale di recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, in modo da assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure nel caso in cui queste riguardino imprese appartenenti a gruppi intersettoriali o strutture conglomerali; u) prevedere adeguate forme di coordinamento e cooperazione, nel rispetto degli del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nonché fatto salvo il segreto investigativo di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, prevedendo scambi di informazioni anche con i seguenti soggetti: 1) con la Banca d'Italia per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, se controllano una o più imprese bancarie, a società di partecipazione mista; 2) fermi restando obblighi rigorosi di riservatezza, con qualunque altra persona, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione; 3) con le Commissioni parlamentari di inchiesta, la Corte dei conti e altri organismi nazionali di indagine, alle opportune condizioni; 4) con le autorità nazionali responsabili della vigilanza dei sistemi di pagamento, le autorità responsabili delle procedure ordinarie di insolvenza, le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, le autorità responsabili della vigilanza dei mercati finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di investimento e gli ispettori che agiscono per loro conto, le autorità degli Stati membri dell'Unione europea responsabili del mantenimento della stabilità del sistema finanziario nei medesimi Stati tramite norme macro-prudenziali, le autorità responsabili della protezione della stabilità del sistema finanziario e le persone responsabili per l'esecuzione di revisioni legali; v) conferire all'Autorità di risoluzione il potere di nominare più amministratori speciali, ove necessario; z) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, compresa la facoltà di introdurre deroghe all'applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-03-17;36#art-8

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo