Capo III
Art. 11
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009
In vigore dal 9 apr 2026
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) ridefinire la disciplina nazionale in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, anche attraverso l'abrogazione della legge 28 dicembre 1993, n. 549, nel rispetto degli obblighi internazionali e sulla base dell'attuale quadro normativo dell'Unione europea, ivi compreso il regolamento (UE) 2024/590, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico degli operatori e della pubblica amministrazione;
b) assicurare la prosecuzione del monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta, previsto dall' della legge 28 dicembre 1993, n. 549, mediante le risorse finanziarie già destinate a tale scopo in attuazione del medesimo articolo;
c) ridefinire il quadro del sistema di rilascio delle licenze, dei controlli sul commercio, della promozione del recupero, del riciclo, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono nonché delle attività di comunicazione e di verifica, con attribuzione delle relative funzioni alle autorità di vigilanza del mercato nazionali, alle autorità doganali, alle autorità regionali o ad altri soggetti autorizzati sulla base di quanto previsto dal regolamento (UE) 2024/590;
d) assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio e la disciplina degli adempimenti e delle competenze in materia, come definiti sulla base del regolamento (UE) 2024/590.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
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