Atto di GinevraCapo I

Art. 4

Registro internazionale

In vigore dal 6 feb 2026
Registro internazionale L'Ufficio internazionale tiene un registro internazionale in cui sono iscritte le registrazioni internazionali effettuate a norma del presente atto, a norma dell'Accordo di Lisbona e dell'atto del 1967 o a norma di entrambi, nonché i dati relativi a dette registrazioni internazionali.
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