Art. 4 · Registro internazionale
Atto di GinevraCapo I

Art. 4

4 / 34

Registro internazionale

In vigore dal 6 feb 2026
Registro internazionale L'Ufficio internazionale tiene un registro internazionale in cui sono iscritte le registrazioni internazionali effettuate a norma del presente atto, a norma dell'Accordo di Lisbona e dell'atto del 1967 o a norma di entrambi, nonché i dati relativi a dette registrazioni internazionali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-01-14;13#art-adg-4