Atto di GinevraCapo VII

Art. 33

Lingue del presente atto; firma

In vigore dal 6 feb 2026
Lingue del presente atto; firma [Testi originali; testi ufficiali] a) Il presente atto è firmato in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. b) Previa consultazione dei governi interessati, il Direttore generale elabora testi ufficiali in altre lingue che l'Assemblea può indicare. [Termine per la firma] Il presente atto resta aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione per un anno a partire dalla sua adozione.
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urn:nir:stato:legge:2026-01-14;13#art-adg-33

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