Atto di Ginevra›Capo VII
Art. 33
33 / 34Lingue del presente atto; firma
In vigore dal 6 feb 2026
Lingue del presente atto; firma
[Testi originali; testi ufficiali]
a) Il presente atto è firmato in un solo esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.
b) Previa consultazione dei governi interessati, il Direttore generale elabora testi ufficiali in altre lingue che l'Assemblea può indicare.
[Termine per la firma] Il presente atto resta aperto alla firma presso la sede dell'Organizzazione per un anno a partire dalla sua adozione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2026-01-14;13#art-adg-33