Atto di GinevraCapo IV

Art. 18

Notifica della concessione della protezione

In vigore dal 6 feb 2026
Notifica della concessione della protezione L'autorità competente di una parte contraente può notificare all'Ufficio internazionale la concessione della protezione a una denominazione di origine o a un'indicazione geografica registrata. L'Ufficio internazionale iscrive tale notifica nel registro internazionale e ne dà pubblicazione.
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Notifica della concessione della protezione (Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche, fatto a Ginevra il 20 maggio 2015.) — Testo vigente | Portale Normativo