Atto di Ginevra›Capo IV
Art. 18
Notifica della concessione della protezione
In vigore dal 6 feb 2026
Notifica della concessione della protezione
L'autorità competente di una parte contraente può notificare all'Ufficio internazionale la concessione della protezione a una denominazione di origine o a un'indicazione geografica registrata.
L'Ufficio internazionale iscrive tale notifica nel registro internazionale e ne dà pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2026-01-14;13#art-adg-18