Art. 18 · Notifica della concessione della protezione
Atto di GinevraCapo IV

Art. 18

18 / 34

Notifica della concessione della protezione

In vigore dal 6 feb 2026
Notifica della concessione della protezione L'autorità competente di una parte contraente può notificare all'Ufficio internazionale la concessione della protezione a una denominazione di origine o a un'indicazione geografica registrata. L'Ufficio internazionale iscrive tale notifica nel registro internazionale e ne dà pubblicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2026-01-14;13#art-adg-18