Atto di Ginevra›Capo I
Art. 1
Abbreviazioni
In vigore dal 6 feb 2026
Traduzione non ufficiale
ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE
Indice degli articoli
Capo I: Disposizioni introduttive e generali
: Abbreviazioni
: Oggetto
: Autorità competente
: Registro internazionale
Capo II: Domanda e registrazione internazionale
: Domanda
: Registrazione internazionale
: Tasse
: Periodo di validità delle registrazioni internazionali Capo III: Protezione
: Impegno a garantire la protezione
: Protezione in forza delle leggi delle parti contraenti o di altri strumenti
: Protezione rispetto alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche registrate
: Protezione dal rischio di acquisizione di un carattere generico
: Salvaguardie rispetto ad altri diritti
: Procedure di esecuzione e mezzi di ricorso
Capo IV: Rifiuto e altre misure concernenti le registrazioni internazionali
: Rifiuto
: Ritiro del rifiuto
: Periodo transitorio
: Notifica della concessione della protezione
: Invalidazione
: Modifiche e altre iscrizioni nel registro internazionale
Capo V: Disposizioni amministrative
: Appartenenza all'Unione di Lisbona
: Assemblea dell'Unione particolare
: Ufficio internazionale
: Finanze
: Regolamento di esecuzione
Capo VI: Revisione e modifica
: Revisione
: Modifica di determinati articoli da parte dell'Assemblea
Capo VII: Disposizioni finali
: Condizioni e modalità per aderire al presente atto
: Data di validità delle ratifiche e delle adesioni
: Divieto di riserve
: Applicazione dell'Accordo di Lisbona e dell'atto del 1967
: Denuncia
: Lingue del presente atto; firma
: Pagina del depositario
Abbreviazioni
Ai fini del presente atto, salvo espressa disposizione contraria, si intende per:
(i.) «Accordo di Lisbona», l'Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine del 31 ottobre 1958;
(ii.) «atto del 1967», l'Accordo di Lisbona riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979;
(iii.) «presente atto», l'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche quale stabilito dal presente atto;
(iv.) «regolamento di esecuzione», il regolamento di esecuzione di cui all';
(v.) «convenzione di Parigi», la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, nella versione riveduta e modificata;
(vi.) «denominazione di origine», una denominazione di cui all', paragrafo 1, punto i);
(vii.) «indicazione geografica», un'indicazione di cui all', paragrafo 1, punto ii);
(viii.) «registro internazionale», il registro internazionale tenuto presso l'Ufficio internazionale a norma dell' come raccolta ufficiale dei dati concernenti le registrazioni internazionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati;
(ix.) «registrazione internazionale», la registrazione internazionale iscritta nel registro internazionale;
(x.) «domanda», una domanda di registrazione internazionale;
(xi.) «registrato», iscritto nel registro internazionale conformemente al presente atto;
(xii.) «zona geografica di origine», una zona geografica di cui all', paragrafo 2;
(xiii.) «zona geografica transfrontaliera», una zona geografica situata, interamente o in parte, nel territorio di parti contraenti limitrofe;
(xiv.) «parte contraente», uno Stato o un'organizzazione intergovernativa parte del presente atto;
(xv.) «parte contraente di origine», la parte contraente in cui è situata la zona geografica di origine o le parti contraenti in cui è situata la zona geografica di origine transfrontaliera;
(xvi.) «autorità competente», il soggetto designato conformemente all';
(xvii.) «beneficiari», le persone fisiche o giuridiche legittimate, in virtù della legislazione della parte contraente di origine, a utilizzare una denominazione di origine o un'indicazione geografica;
(xviii.) «organizzazione intergovernativa», un'organizzazione intergovernativa che soddisfa le condizioni di cui all', paragrafo 1, punto iii), per divenire parte del presente atto;
(xix.) «Organizzazione», l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;
(xx.) «Direttore generale», il Direttore generale dell'Organizzazione;
(xxi.) «Ufficio internazionale», l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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