Art. 1 · Abbreviazioni
Atto di GinevraCapo I

Art. 1

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Abbreviazioni

In vigore dal 6 feb 2026
Traduzione non ufficiale ATTO DI GINEVRA DELL'ACCORDO DI LISBONA SULLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE Indice degli articoli Capo I: Disposizioni introduttive e generali : Abbreviazioni : Oggetto : Autorità competente : Registro internazionale Capo II: Domanda e registrazione internazionale : Domanda : Registrazione internazionale : Tasse : Periodo di validità delle registrazioni internazionali Capo III: Protezione : Impegno a garantire la protezione : Protezione in forza delle leggi delle parti contraenti o di altri strumenti : Protezione rispetto alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche registrate : Protezione dal rischio di acquisizione di un carattere generico : Salvaguardie rispetto ad altri diritti : Procedure di esecuzione e mezzi di ricorso Capo IV: Rifiuto e altre misure concernenti le registrazioni internazionali : Rifiuto : Ritiro del rifiuto : Periodo transitorio : Notifica della concessione della protezione : Invalidazione : Modifiche e altre iscrizioni nel registro internazionale Capo V: Disposizioni amministrative : Appartenenza all'Unione di Lisbona : Assemblea dell'Unione particolare : Ufficio internazionale : Finanze : Regolamento di esecuzione Capo VI: Revisione e modifica : Revisione : Modifica di determinati articoli da parte dell'Assemblea Capo VII: Disposizioni finali : Condizioni e modalità per aderire al presente atto : Data di validità delle ratifiche e delle adesioni : Divieto di riserve : Applicazione dell'Accordo di Lisbona e dell'atto del 1967 : Denuncia : Lingue del presente atto; firma : Pagina del depositario Abbreviazioni Ai fini del presente atto, salvo espressa disposizione contraria, si intende per: (i.) «Accordo di Lisbona», l'Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine del 31 ottobre 1958; (ii.) «atto del 1967», l'Accordo di Lisbona riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificato il 28 settembre 1979; (iii.) «presente atto», l'Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche quale stabilito dal presente atto; (iv.) «regolamento di esecuzione», il regolamento di esecuzione di cui all'; (v.) «convenzione di Parigi», la convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, nella versione riveduta e modificata; (vi.) «denominazione di origine», una denominazione di cui all', paragrafo 1, punto i); (vii.) «indicazione geografica», un'indicazione di cui all', paragrafo 1, punto ii); (viii.) «registro internazionale», il registro internazionale tenuto presso l'Ufficio internazionale a norma dell' come raccolta ufficiale dei dati concernenti le registrazioni internazionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, indipendentemente dal supporto sul quale sono registrati; (ix.) «registrazione internazionale», la registrazione internazionale iscritta nel registro internazionale; (x.) «domanda», una domanda di registrazione internazionale; (xi.) «registrato», iscritto nel registro internazionale conformemente al presente atto; (xii.) «zona geografica di origine», una zona geografica di cui all', paragrafo 2; (xiii.) «zona geografica transfrontaliera», una zona geografica situata, interamente o in parte, nel territorio di parti contraenti limitrofe; (xiv.) «parte contraente», uno Stato o un'organizzazione intergovernativa parte del presente atto; (xv.) «parte contraente di origine», la parte contraente in cui è situata la zona geografica di origine o le parti contraenti in cui è situata la zona geografica di origine transfrontaliera; (xvi.) «autorità competente», il soggetto designato conformemente all'; (xvii.) «beneficiari», le persone fisiche o giuridiche legittimate, in virtù della legislazione della parte contraente di origine, a utilizzare una denominazione di origine o un'indicazione geografica; (xviii.) «organizzazione intergovernativa», un'organizzazione intergovernativa che soddisfa le condizioni di cui all', paragrafo 1, punto iii), per divenire parte del presente atto; (xix.) «Organizzazione», l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale; (xx.) «Direttore generale», il Direttore generale dell'Organizzazione; (xxi.) «Ufficio internazionale», l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione.
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