Art. 65

LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182

In vigore dal 18 dic 2025
Misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza 1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall' del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146. 2. La competenza al rilascio della licenza di cui all', primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto della provincia di destinazione dei prodotti esplodenti. 3. Al numero 63 dell'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, le parole: «60 gg» sono sostituite dalle seguenti: «30 gg». È in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'articolo 80 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Note all': - Si riportano gli del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: «. Senza licenza del Ministro dell'interno è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare dinamite e prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminati, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati alla composizione di esplosivi nel momento dell'impiego. È vietato altresì, senza licenza del Ministro dell'interno, fabbricare polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina.» «. Salvo il disposto dell' per le munizioni da guerra, non possono introdursi nello Stato prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Ministro dell'interno, da rilasciarsi volta per volta. La licenza non può essere conceduta se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato. Queste disposizioni non si applicano rispetto agli esplosivi di transito, per i quali è sufficiente la licenza del prefetto della provincia per cui i prodotti entrano nello Stato.» - Per il testo dell'articolo 9, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, si vedano le note all'. - Si riporta il testo del numero 63, dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407 recante «Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, concernente le attività private sottoposte alla disciplina degli della legge 7 agosto 1990, n. 241», come modificato dalla presente legge: «Allegato 1 Elenco attività inserite nella tabella C del regolamento 26 aprile 1992, n. 300, Tabella C, Elenco delle attività sottoposte alla disciplina dell' della legge n. 241/1990 con indicazione del termine entro cui la relativa domanda si considera accolta. Parte di provvedimento in formato grafico - Si riporta l'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»: «Art. 80. L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio. Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda la licenza.»
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