Art. 64
LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182
In vigore dal 18 dic 2025
Misure di semplificazione in materia di disciplina delle armi
1. La competenza al rilascio della licenza prevista dall' del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, richiesta dagli interessati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferita al prefetto competente per territorio. Restano ferme le disposizioni, anche di natura regolamentare, concernenti l'attività delle Commissioni tecniche di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146.
Note all':
- Si riporta l' del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante «Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»:
«. Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la fabbricazione, l'assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. Con la licenza di fabbricazione sono consentite le attività commerciali connesse e la riparazione delle armi prodotte.
La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali di armamento, nonchè per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione, la raccolta, la detenzione e la vendita degli strumenti di autodifesa specificamente destinati all'armamento dei Corpi armati o di polizia, nonchè per la fabbricazione e la detenzione delle tessere di riconoscimento e degli altri contrassegni di identificazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, fatte salve le produzioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
La validità della licenza è di 2 anni.»
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, recante «Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonchè per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno»:
«Art. 9 (Misure urgenti in materia di disciplina dei materiali esplodenti). - 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti previste dalla legislazione vigente, opera presso il Ministero dell'interno una Commissione consultiva centrale.
Operano, altresì, a livello territoriale, Commissioni tecniche che esercitano le funzioni anche prescrittive previste in materia. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilita la composizione delle predette Commissioni.
2. Ai componenti delle Commissioni di cui al comma 1, che sono competenti anche per l'accertamento della capacità tecnica di cui all', quarto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è richiesta un'esperienza pluriennale certificata in tema di sostanze esplodenti. Ad essi non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese e le attività delle predette Commissioni sono svolte con le risorse umane, strumentali e logistiche disponibili a legislazione vigente.»
Storico versioni
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