Trattato
Art. 2
Principi Generali
In vigore dal 20 nov 2025
1. Le Parti Contraenti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate.
2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati, Stato di Condanna, può essere trasferita nel territorio dell'altro Stato, Stato di Esecuzione affinché sia eseguita la condanna inflittale con una sentenza definitiva.
3. Il presente Trattato è applicabile a minori di età in trattamento speciale conformemente alle leggi dei due Stati.
L'esecuzione di una misura privativa della libertà che venga applicata al minore di età è effettuata conformemente alla legge dello Stato di Esecuzione, ai sensi del paragrafo 2 dell'.
Storico versioni
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