Art. 3

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 29 ott 2025
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 3 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021.) — Testo vigente | Portale Normativo