Art. 2

Ordine di esecuzione

In vigore dal 29 ott 2025
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall' della Convenzione stessa.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;154#art-rd-2

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