Convenzione
Art. 18
PENSIONI
In vigore dal 29 ott 2025
PENSIONI
Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2025-10-16;154#art-c-18