Convenzione

Art. 18

PENSIONI

In vigore dal 29 ott 2025
PENSIONI Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell', le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato.
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urn:nir:stato:legge:2025-10-16;154#art-c-18

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PENSIONI (Art. 18 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica del Kosovo per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale, con Protocollo, fatta a Pristina il 22 giugno 2021.) — Testo vigente | Portale Normativo