Convenzione
Art. 17
ARTISTI E SPORTIVI
In vigore dal 29 ott 2025
ARTISTI E SPORTIVI
1. Nonostante le disposizioni degli , i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione, o in qualità di musicista, nonché di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato.
2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista di spettacolo o dallo sportivo medesimi, detto reddito è imponibile, nonostante le disposizioni degli , nello Stato contraente in cui le prestazioni dell'artista di spettacolo o dello sportivo sono svolte.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai redditi derivanti da prestazioni svolte in uno Stato contraente da artisti di spettacolo o sportivi, se la visita in tale Stato è finanziata interamente o principalmente con fondi pubblici dell'altro Stato o di sue suddivisioni politiche o di suoi enti locali, o da una istituzione riconosciuta quale istituzione senza fini di lucro, oppure se dette attività sono svolte nell'altro Stato nell'ambito di un programma di scambio culturale tra i Governi dei due Stati contraenti. In tal caso, i redditi sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale la persona è residente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2025-10-16;154#art-c-17