Capo III
Art. 26
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010
In vigore dal 10 lug 2025
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023 (European Deforestation-free products Regulation - EUDR).
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente designata per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/1115, che si avvale, ai fini dell'adempimento dei relativi obblighi, anche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e, per gli aspetti riguardanti le importazioni e le esportazioni delle materie prime e dei prodotti da sottoporre a controllo, della Guardia di finanza;
b) definire, per i controlli da svolgere in fase di importazione e di esportazione, le modalità di cooperazione con le autorità doganali secondo quanto previsto dagli , paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1115;
c) definire i servizi di assistenza tecnica e gli strumenti di carattere informativo previsti dall', paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/1115 e le modalità di affidamento anche a soggetti privati, anche in forma associata, con acclarata esperienza in attività di dovuta diligenza ai sensi dell' del medesimo regolamento per il contenimento dei fenomeni di deforestazione, nonché nelle catene di valore dei prodotti di cui al medesimo regolamento;
d) prevedere, in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, ai sensi dell' del regolamento (UE) 2023/1115, ivi comprese sanzioni pecuniarie, commisurate al danno ambientale e al valore delle materie prime o dei prodotti interessati, la confisca dei prodotti o dei proventi derivati all'operatore o al commerciante, nonché sanzioni interdittive;
e) prevedere misure provvisorie ai sensi dell' del regolamento (UE) 2023/1115, per impedire che i prodotti interessati, oggetto di indagine, siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati, nonché la possibilità per l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti l'esistenza di violazioni sanabili, di trasmettere una diffida all'operatore o al commerciante al fine di consentire l'adozione delle occorrenti misure correttive;
f) tenere conto, nell'attuazione delle disposizioni in materia di controllo degli operatori e dei commercianti non PMI e di controllo dei commercianti PMI, di cui agli del regolamento (UE) 2023/1115, in ragione della complessità dei controlli e della tipologia dei prodotti, del principio del minor aggravio sul soggetto controllato, assicurando tempi procedurali adeguati, nonché il rispetto del contraddittorio, e prevedere la definizione, mediante un decreto interministeriale adottato dalle amministrazioni competenti, di un elenco di strumenti di verifica e di controllo;
g) individuare, in attuazione dell' del regolamento (UE) 2023/1115, misure correttive adeguate e proporzionate, che l'autorità competente può imporre agli operatori per i casi di non conformità, nonché i termini entro i quali gli operatori devono adottarle e le modalità di applicazione forzosa dell'azione correttiva, nel caso di omessa adozione da parte degli operatori ovvero di non conformità persistente;
h) individuare le opportune forme e sedi di coordinamento, come previsto dal regolamento (UE) 2023/1115, tra i soggetti istituzionali, che devono collaborare ai fini dell'attuazione del medesimo regolamento e in continuità con la Consulta FLEGT - regolamento legno, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, nonché dell' del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, e i portatori di interesse delle associazioni e delle filiere delle materie prime oggetto del richiamato regolamento (UE) 2023/1115;
i) prevedere, in attuazione dell', paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/1115, l'adeguamento della struttura organizzativa delle unità individuate quali autorità competenti, attraverso l'istituzione di due uffici di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con il conseguente reclutamento di due dirigenti di livello non generale, trenta funzionari e sei assistenti da inquadrare in base al sistema di classificazione professionale del personale introdotto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali - Triennio 2019-2021;
l) prevedere che l'autorità competente possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività, in presenza di casi di non conformità, comprendendo anche i costi per la realizzazione di prove, di magazzinaggio e delle attività di verifica o di analisi dei prodotti interessati risultati non conformi e oggetto di misure correttive, prima della loro immissione in libera pratica, immissione sul mercato o esportazione;
m) individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e a ricevere il rapporto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689;
n) prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini, al fine di verificare il rispetto del regolamento da parte degli operatori o dei commercianti;
o) predisporre, per il previsto periodo transitorio, forme di coordinamento tra le disposizioni dei regolamenti (UE) 2023/1115, (UE) n. 995/2010 e (CE) n. 2173/2005, nonché disporre la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 9 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021, per il settore del legno, anche per il periodo successivo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 995/2010.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera i), quantificati in euro 2.501.662 per l'anno 2025 e in euro 2.201.662 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
5. Dall'attuazione dei criteri di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), l), m), n) e o), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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