Capo III
Art. 27
Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022, relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento UE 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017
In vigore dal 10 lug 2025
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni e ai compiti specifici imposti dal regolamento (UE) 2022/1616 della Commissione, del 15 settembre 2022.
2. Il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2021, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) semplificare e migliorare le modalità di notifica e di controllo degli impianti di riciclo ai sensi del regolamento (UE) 2022/1616 e del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004;
b) istituire un sistema di banca di dati nazionale, da adeguare ai sistemi informatici previsti a livello europeo;
c) determinare tariffe, per l'attività di controllo ufficiale, relative a materiali ed oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA), di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, ivi comprese le attività necessarie alla formazione degli operatori che effettuano i relativi controlli, nonché ai compiti specifici previsti dal regolamento (UE) 2022/1616;
d) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 mediante la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
e) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento e al potenziamento dell'attività di sorveglianza degli impianti di riciclo.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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