Art. 8
LEGGE 15 maggio 2025, n. 76
In vigore dal 10 giu 2025
Soggetti di riferimento
della partecipazione organizzativa
1. Le aziende possono prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e della genitorialità nonchè quelle dei responsabili della diversità e dell'inclusione delle persone con disabilità.
2. Le imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all'organizzazione delle imprese stesse.
Storico versioni
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