Art. 13
LEGGE 15 maggio 2025, n. 76
In vigore dal 10 giu 2025
Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, concernente l'istituzione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori
1. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis (Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori). - 1. Presso il CNEL è istituita la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori.
2. La Commissione nazionale permanente è composta da:
a) un rappresentante del CNEL;
b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti presso il CNEL;
d) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti presso il CNEL;
e) tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL.
3. Il Presidente della Commissione nazionale permanente è eletto a maggioranza tra i membri della Commissione stessa.
4. I componenti della Commissione nazionale permanente sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti, e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e).
5. La Commissione nazionale permanente:
a) si pronuncia con parere non vincolante su eventuali controversie interpretative che dovessero sorgere in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;
b) propone agli organismi paritetici eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali relative alla partecipazione dei lavoratori;
c) procede alla raccolta e alla valorizzazione delle buone prassi in materia di partecipazione dei lavoratori attuate dalle aziende;
d) redige ogni due anni una relazione, a livello nazionale, sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
e) presenta al CNEL proposte volte a incoraggiare la partecipazione gestionale, economica e finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese;
f) raccoglie i verbali delle riunioni degli organismi paritetici.
6. Ai componenti e ai partecipanti alle riunioni della Commissione nazionale permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Il CNEL provvede al funzionamento della Commissione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Storico versioni
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