Convenzione

Art. 6

IMPOSIZIONE NELLO STATO DELLA FONTE

In vigore dal 25 gen 2025
IMPOSIZIONE NELLO STATO DELLA FONTE Fatta salva ogni altra disposizione della presente Convenzione, i redditi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato contraente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2025-01-16;2#art-c-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo