Art. 6 · IMPOSIZIONE NELLO STATO DELLA FONTE
Convenzione

Art. 6

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IMPOSIZIONE NELLO STATO DELLA FONTE

In vigore dal 25 gen 2025
IMPOSIZIONE NELLO STATO DELLA FONTE Fatta salva ogni altra disposizione della presente Convenzione, i redditi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili in detto Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:2025-01-16;2#art-c-6